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Quando una prestazione non richiede alcun coordinamento con il committente, potrebbe rientrare nelle prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 del C.C., cioè potrebbe essere considerata una prestazione “occasionale”, intesa nel senso di eccezionalità una tantum non ripetuta nel tempo e di durata limitata. |
La tassazione è in ritenuta d’acconto del 20%, salvo che non venga superato l’importo di 5.000€ lordi, in tal caso, per la parte eccedente si dovrà applicare anche la contribuzione Inps con le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi. |
Le prestazioni occasionali sono però mal viste dagli ispettori che, nel caso venga riscontrata una assimilazione al lavoro dipendente (mancanza di reale autonomia), possono contestare applicando la maxi-sanzione per lavoro nero. |
A partire dal 21.12.2021 è prevista una comunicazione obbligatoria preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro del prestatore occasionale. |
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